REGOLAMENTO
RECANTE CRITERI PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE "TUTELA E CONTROLLO
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE"
(promulgato con D.P.G.R. n. 4359
dell'11 novembre 1993)
Articolo 1
Criteri per la detenzione di animali da affezione
I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato
ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni
climatiche sfavorevoli.
La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda
necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la
possibilita` di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello
agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, e`
necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve
esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti
sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve
essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da
bere.
Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari
esigenze di specie, deve essere, nella quantita` e nella qualita`, adeguato
alla specie, all'eta` ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
Articolo 2
Soppressione eutanasica
La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere
preceduta da anestesia profonda.
Articolo 3
Criteri per la istituzione e la gestione
dei Servizi pubblici di cattura e custodia
animali randagi
La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve
essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente
attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con
reperibilita` costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della
legge.
I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile
pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica,
l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli
opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio
veterinario dell'U.S.S.L.
I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia
trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria. che di
norma ha durata di dieci giorni.
Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza
proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalita` di cui
all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla
anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati
che ne facciano richiesta.
I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono
essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili
e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le
caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali liberta` di
movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di
un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di
legge: devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni,
disinfestazioni e derattizzazioni.
Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli
interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.
Il responsabile della custodia degli animali devetenere aggiornato un
apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio
veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il
luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di
tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le
generalita` del destinatario.
I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la
sperimentazione.
I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di
proprieta` catturati, luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero
di tatuaggio, modalita` per la restituzione.
Articolo 4
Gestione sanitaria
dei servizi pubblici di cattura e custodia cani
Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:
la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per
accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanita` ed al
benessere degli animali;
gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli
animali.
Articolo 5
Criteri per la concessione
della autorizzazione sanitaria e di risorse
per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti
senza proprietario
I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici
perche` senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere
costruiti secondo i seguenti criteri base:
capacita` massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa
cucciolata;
pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e
disinfettabili;
approvvigionamento idrico sufficiente;
canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle
acque di lavaggio;
reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella
complessiva;
locale per gli interventi veterinari;
locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle
attrezzature per il loro impiego;
Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non
abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne` cani ceduti
definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare
preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprieta`
si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che
disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente
Regolamento.
Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e
scarico, da cui risultino: la data dell'introduzione e il canile pubblico di
provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali
interventi veterinari, la data della cessione e le generalita` del
destinatario.
I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla
vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL.
mediante sopralluoghi con periodicita` almeno trimestrale.
I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi
agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi con
dimostrata efficacia. per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli
animali custoditi.
I Comuni, per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato,
alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per
l'edificazione.
L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del
progetto, per la concessione edilizia, nonche` per il parere favorevole dei
Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini
dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e
delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli
effluenti.
L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio
deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione,
nonche` un medico veterinario libero professionista che garantisca
l'assistenza zooiatrica.
L'attivita` delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere
documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla
U.S.S.L., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti
a privati.
Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi gia`
esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata
in vigore dei presente Regolamento.
Articolo 6
Norme che disciplinano gli impianti privati
in cui si detengono cani e gatti
Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di
cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero
superiore a 10 capi adulti.
Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento,
ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata
dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene
pubblica della U.S.S.L.
Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i
seguenti criteri:
superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa
cucciolata;
pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e
disinfettabili;
approvvigionamento idrico sufficiente;
canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle
acque di lavaggio;
reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella
complessiva;
locale per gli interventi veterinari;
locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle
attrezzature per il loro impiego.
Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico
e scarico, da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita dei cani
presenti, le generalita` del proprietario per gli animali in pensione, il
numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalita`
del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al
proprietario per i soggetti in pensione.
I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza
veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicita` almeno
trimestrale.
Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti
gia` esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi
dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonche` le strutture per il
ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle
particolari esigenze di specie
Articolo 7
Criteri e procedure
per il riconoscimento e l'iscrizione
all'Albo Regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle
Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al
registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla
deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:
il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalita`;
che operano nel settore con programmi ed attivita` documentate, nel
rispetto delle leggi vigenti da almeno 3 anni;
che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.
La documentazione relativa alle attivita` svolte in Piemonte per la
protezione degli animali, dovra` essere indirizzata al Presidente della Giunta
Regionale che comunichera` alle Associazioni interessate l'accoglimento o il
diniego della domanda entro 60 gg. dalla presentazione della medesima. previa
istruttoria dell'Assessorato alla Sanita`.
La Regione puo` effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di
cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformita`, la
cancellazione dall'Albo della Associazione interessata.
Articolo 8
Corsi di formazione e di educazione sanitaria
Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi
connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, con particolare
riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal
personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi
veterinari delle UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni
o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio
pubblico.
Articolo 9
Interventi di controllo sulla popolazione felina
Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzi in
una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali
cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del
sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione
per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni
di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente per territorio.
Particolare attenzione dovra` essere rivolta ai problemi inerenti la
riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune
puo` fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti
randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista
appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano
necessari.
Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza
di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del
vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza.
La cattura dei gatti randagi puo` essere disposta solo nel caso in cui,
per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad
un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della
U.S.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.
ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a
repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura e`
eseguita, previo provvedimento motivato dei Sindaco, dal personale di cui al
comma 1. dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del
Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per
territorio, nel rispetto del benessere animale.
Articolo 10
Comitato Tecnico Regionale
I Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10
della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale,
provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far
parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali.
Le modalita` operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale
sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del
Comitato stesso.